Testamenti falsi (apocrifi)
E' noto che per testamento olografo si intende la disposizione di ultima volontà, interamente manoscritta dal testatore, contenente i requisiti stabiliti dalla legge perchè il documento abbia validità giuridica.

Ossia:
a) le disposizioni di volontà
b) la data
c) la firma

L'art 602 del c.c. precisa che la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
Ciascuna imitazione di scrittura di testamento olografo sono accomunate dalla motvazione di modificare o creare a proprio favore, o a favore di altri, le disposizioni testamentarie di una persona, al fine di trarne profitto.
Le caratteristiche che concorrono a dare concretezza alla ipotesi di imitazione della grafia testamentaria sono:
  • eccessiva brevità del testo;
  • incoerenza del gesto grafico;
  • pressione piatta;
  • segni di tensione grafica;
  • disordine di spaziature e allineamento; 
  • eterogeneità qualitative della pressione;
  • eterogeneità qualitative delle ampiezze;
  • eterogeneità qualitative della velocità grafica;
  • eccessivo tono pressorio;
  • diversità dello stile espressivo grafico;
  • contraddittorietà scrittorie incoerenti con le variazioni naturali del grafismo.